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UE–Mercosur, via libera alla clausola di salvaguardia per i prodotti agricoli sensibili

17/02/2026

UE–Mercosur, via libera alla clausola di salvaguardia per i prodotti agricoli sensibili

Dopo oltre venticinque anni di negoziati, l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur è stato firmato ad Asunción il 17 gennaio 2026. Pochi giorni dopo, il 21 gennaio, il Parlamento europeo ha trasmesso l’intesa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per un parere legale, un passaggio che potrebbe comportare uno slittamento dell’iter fino a due anni.

In parallelo al percorso di ratifica, le istituzioni europee hanno lavorato sugli strumenti di tutela del mercato interno. Il 10 febbraio, riunita in plenaria a Strasburgo, l’Eurocamera ha approvato in sede di trilogo il regolamento che attua la clausola di salvaguardia bilaterale prevista dall’Accordo di partenariato e dall’Accordo commerciale provvisorio UE–Mercosur per i prodotti agricoli. Un passaggio atteso anche dal mondo agroalimentare europeo, che aveva chiesto garanzie più solide a fronte dell’apertura dei mercati.

A cosa serve la clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Unione può intervenire qualora l’aumento delle importazioni dal Mercosur provochi, o rischi di provocare, perturbazioni significative nei mercati agricoli europei.

Il testo approvato mantiene l’impianto proposto dalla Commissione, ma introduce integrazioni mirate: rafforzamento del monitoraggio, maggiore rapidità decisionale e una più chiara individuazione dei prodotti maggiormente esposti. L’obiettivo è garantire reazioni tempestive in presenza di squilibri, evitando effetti distorsivi sui prezzi e sulla redditività delle imprese agricole.

Tra i prodotti considerati “sensibili” figurano carne bovina, pollame, riso, miele, uova, aglio, etanolo e zucchero. L’elenco è stato ampliato includendo anche gli agrumi, che beneficeranno quindi di un monitoraggio più stretto e di procedure accelerate in caso di criticità.

Le soglie di attivazione e i tempi di intervento

Il regolamento definisce criteri oggettivi per l’avvio delle indagini. Per i prodotti sensibili, costituisce di norma motivo sufficiente un sottoprezzo pari all’8%, combinato con almeno una delle seguenti condizioni: aumento dell’8% dei volumi di importazione preferenziale rispetto alla media triennale oppure calo dell’8% dei prezzi all’importazione.

Una volta avviata la procedura, le indagini dovranno concludersi entro quattro mesi. Nei casi urgenti, la Commissione potrà introdurre misure provvisorie entro 21 giorni dall’avvio dell’indagine. Si tratta di tempistiche ridotte rispetto agli standard ordinari, pensate per evitare che le tensioni di mercato si consolidino prima dell’intervento europeo.

Il sistema di vigilanza prevede inoltre relazioni almeno semestrali al Parlamento europeo e al Consiglio. Il quadro di monitoraggio potrà essere esteso, su richiesta motivata, anche ad altri prodotti non inclusi nell’elenco dei sensibili. Entro il 1° marzo 2026 la Commissione adotterà linee guida tecniche per sostenere il monitoraggio a livello nazionale e locale.

Il regolamento introduce infine disposizioni specifiche contro eventuali pratiche di elusione delle misure di salvaguardia, consentendo alla Commissione di estenderne l’ambito di applicazione o di adottare ulteriori azioni attuative.

Ulteriori indicazioni operative saranno rese note dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, passaggio che renderà pienamente applicabile il nuovo quadro di tutela.

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Annalisa Biasi

Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to